SPERIMENTAZIONE CLINICA, CONSENSO INFORMATO E
LIBERTA DI TERAPIA
Il consenso informato nella terapia tradizionale
Relazione del Prof. Marco Perelli Ercolini
NESSUNO PUO' ESSERE SOTTOPOSTO A TRATTAMENTO MEDICO - CHIRURGICO CONTRO LA PROPRIA VOLONTÀ".
IL CONSENSO INFORMATO
Deve essere espresso da individuo capace di intendere e volere.
Deve essere:
- Personale
- Esplicito
- Specifico
- Consapevole
Può essere sempre revocato
Linformazione deve essere:
- Veritiera
- Completa
- Compresa
Non e' valido se diretto a richiedere o ad assecondare
l'elisione di
beni indispensabili quali la vita e l'integrità
fisica
Incombe su tutti i medici in base alla loro specifica
attività
Si può prescindere in caso di necessità
(urgenza inderogabile ai fini della vita)
In caso di minore o incapace, il consenso viene esercitato da chi ha la potestà tutoria, ovvero in determinati casi dal Giudice (Genitori del minore che si oppongono ad un determinato trattamento senza il quale il paziente potrebbe venire a morte, come nel caso dei testimoni di Geova che si oppongono all'emotrasfusione).
In particolare, va ricordato che:
Il consenso del paziente è indispensabile
per ogni. atto medico e non può ritenersi implicito alla accettazione
della cura, specialmente quando si tratta di momenti diagnostico-terapeutici
capaci di comportare qualche rischio particolare o qualche permanente menomazione;
Il consenso è personale e non delegabile
a famigliari o ad altri;
Si può prescindere e se ne deve, in caso
di pericolo solo nei confronti di minori, non capaci di intendere e volere
per infermità psichica, ovvero di condizioni di incoscienza,
Non è giuridicamente valido il consenso
allorché sia diretto a richiedere, o ad assecondare la elisione
di beni indispensabili quali la vita e la integrità fisica;
Fermo restando il divieto di ogni forma di eutanasia,
la richiesta di sospensione di cure ormai inutili da parte del soggetto
affetto da malattia incurabile in fase terminale legittima la limitazione
dell'opera del medico alla sola esecuzione delle terapie che leniscano
o risparmino le sofferenze.
NEL CONSENSO INFORMATO LA COMUNICAZIONE DEVE ESSERE CHIARA E INTELLIGIBILE NON SOLO SUL TIPO DI MALATTIA, MA ANCHE SULLA TERAPIA E SULL'INTERVENTO CHIRURGICO. SULLE CURE ALTERNATIVE E SULLE CONSEGUENZE POSSIBILI O PROBABILI CHE POSSONO DERIVARE DALL'ATTO MEDICO.
LA GIURISPRUDENZA IN QUESTI ULTIMI ANNI HA RISENTITO DELL'INFLUSSO SU UNA RINNOVATA CULTURA SOCIALE. SUL MODO DI INTENDERE IL RAPPORTO MEDICO PAZIENTE RECEPENDO IL PRINCIPIO DELL'OBBLIGATORIETA DEL CONSENSO INFORMATO
Ne risulta chiaro il dovere del medico di rispettare
la dignità, la volontà, la libertà del paziente con
la rinuncia ad ogni atteggiamento autoritario, nell'intento di rendere
il paziente partecipe, quanto più possibile, del comune impegno
alla tutela della salute.
Si è passati così dal paternalismo
benevolente del curante a un rapporto medico-paziente dove il medico si
impegna alla informazione e il paziente, reso cosciente, si affida alla
competenza del medico.
Il consenso del paziente presuppone dunque anche
una adeguata informazione sulla natura del male e sulle caratteristiche
dei rimedi proposti che si realizza nel rapporto medico-paziente.
NEGLI INTERVENTI DI ÉQUIPE LOBBLIGO DI INFORMAZIONE AI FINI DEL CONSENSO INFORMATO INCOMBE SU TUTTI GLI OPERATORI IN BASE ALLA LORO SPECIFICA ATTIVITÀ,
Le informazioni relative al programma diagnostico
terapeutico dovranno essere veritiere e complete e, se rivestono carattere
tale da poter procurare preoccupazioni, dovranno essere fornite con circospezione,
usando terminologie non traumatizzanti e sempre corredate da elementi atti
a lasciare la speranza di una, anche se difficile, possibilità di
successo, ottemperando così da un lato il dovere del medico di informare
e dall'altro il diritto del malato di sapere.
Se il consenso informato risulta chiaramente
necessario nelle indagini diagnostiche e prescrizioni terapeutiche impegnative,
come per esempio nei trattamenti invasivi, il medico deve tenere presente
che per ogni atto professionale che esce dalla normale routine (il consenso
in questi casi potrebbe intendersi implicito anche se non necessariamente
presunto), ha sempre il dovere di informare l'assistito o colui che esercita
la potestà tutoria e di ottenere il consenso del suo operato, potendo
altrimenti incorrere nelle sanzioni previste per colui che commette i reati
di lesione personale, di violenza privata, ovvero di soppressione della
coscienza e della volontà.
La richiesta di consenso deve dare inoltre una
informazione chiara comprensibile, effettivamente compresa e il consenso
esplicito è bene che sia scritto e non solo verbale; l'omissione
di consenso scritto oppure i consensi generici e incompleti possono diventare,
in caso di insuccesso, o di complicazioni gravi, strumento giudiziario
contro il medico.
In mancanza di prove documentali perché
il consenso è stato ottenuto solo verbalmente, oppure nei casi di
un consenso troppo generico, il medico è destinato a soccombere
all'esigenza delle norme e alla severità della giurisprudenza.
Pertanto nella pratica medica il consenso informato
non solo può trovare una motivazione deontologica, ma anche una
esigenza giuridica per evitare certi contenziosi.
Da ultimo va ricordato come un rifiuto da parte
del paziente alle cure non deve tradursi in un rifiuto all'assistenza,
ciò specialmente nell'Ospedale pubblico che ha il dovere verso l'assistito
di tutelare la salute.
IL CONSENSO INFORMATO È BENE CHE VENGA ESPRESSO PER ISCRITTO, COME PROVA CERTA DELL'AVVENUTA INFORMAZIONE,
FUORI DEI CASI DI INTERVENTO NECESSARIO E URGENTE, IL MEDICO NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE NON PUÒ, SENZA VALIDO CONSENSO DEL PAZIENTE, SOTTOPORRE COSTUI AD ALCUN TRATTAMENTO MEDICO-CHIRURGICO SUSCETTIBILE DI PORRE IN GRAVE PERICOLO LA VITA E L'INCOLUMITÀ FISICA.(Cassazione sezione 3 25 luglio 1967)
IL CHIRURGO CHE, IN ASSENZA DI NECESSITÀ E URGENZA TERAPEUTICHE, SOTTOPONE IL PAZIENTE A UN INTERVENTO OPERATORIO DI PIÙ GRAVE ENTITÀ RISPETTO A QUELLO MENO CRUENTO O DI PIÙ LIEVE ENTITÀ DEL QUALE LO ABBIA INFORMATO PREVENTIVAMENTE E CHE SOLO SIA STATO DA QUEGLI CONSENTITO, COMMETTE IL REATO DI LESIONI VOLONTARIE, ESSENDO IRRILEVANTE LA FINALITÀ PUR SEMPRE CURATIVA DELLA SUA CONDOTTA. (Corte d'Assise d'Appello di Firenze 1991)
Per informazioni Tel. 02.48.51.61.73
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Ultima modifica 17/03/03 |