PROPOSTA ASSISANITA
PER POLIZZA DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE
PER MEDICO OSPEDALIERO CON ITRAMOENIA ANCHE ALLARGATA
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RESPONSABILITA'
CONTRATTUALE
ED EXTRA CONTRATTUALE DEL MEDICO
Appunti a cura di Enrico Pennasilico, Avvocato
Il tema non può certamente esaurirsi in
un breve scritto. Ho ritenuto pertanto di fare cosa utile trascrivendo
alcune fondamentali norme e riportando testualmente talune affermazioni
tratte dalle sentenze di Cassazione.
L'articolo 2236 del Codice Civile "responsabilità del prestatore d'opera"
"Se la prestazione implica la soluzione di
problemi tecnici di speciale difficoltà il prestatore d'opera non
risponde dei danni se non in caso di dolo, o di colpa grave.
"La responsabilità professionale del sanitario
va circoscritta ai casi nei quali egli per negligenza o imperizia gravi
non si attenga a quei metodi d'accertamento e di cura divenuti di uso comune
perché acquisiti alla ricerca scientifica ed alla pratica con riferimento
non già all'esito finale della terapia, ma all'impiego dei mezzi
diretti a conseguire la guarigione in quanto il rapporto giuridico che
si instaura tra medico e paziente ha per oggetto un'obbligazione di comportamento
e non di risultato".
(Cassazione: 13/10/72 n0 3044 - 18/6/75 no 2439
- 6/12/68 n0 3906).
"Il medico è responsabile dei danni cagionati
al cliente nella sola ipotesi di colpa grave a norma dell'articolo 2236
quando il caso in concreto affidatogli trascenda i limiti della preparazione
e della abilità normalmente occorrente per l'esercizio della professione
sanitaria, trattandosi di un caso eccezionale e straordinario per non essere
stato ancora adeguatamente studiata nella scienza e sperimentato nella
pratica, ovvero per essere stato oggetto di proposte e dibattiti nella
scienza medica con sperimentazione di sistemi diagnostici e terapeutici
diversi ed incompatibili fra i quali operare la sua scelta, però
anche, nel caso di scelta, tra diverse tecniche operatorie quale che sia
la tecnica operatoria in concreto adattata per l'esecuzione dei singoli
atti di intervento. La mancata previsione nei relativi dettami delle precauzioni
da adottare per impedire prevedibili complicazioni, quale un ematoma, non
può giustificare l'omissione di tali precauzioni da parte del chirurgo
il cui bagaglio tecnico deve necessariamente comprendere la conoscenza
di tutti i rimedi che non siano ignoti alla scienza ed alla pratica della
medicina essendo in tal caso l'ignoranza di essi incompatibile con il grado
di addestramento e di preparazione che la professione sanitaria richiede
a chi si dedichi ad un determinato settore di essa. Nel rapporto tra paziente
e chirurgo praticante la chirurgia estetica detto dovere non è limitato
come nel rapporto fra cliente e terapeuta in genere, chirurgo o medico
che sia, alla prospettazione dei possibili rischi del trattamento suggerito
ma concerne anche la conseguibilità o meno attraverso un determinato
intervento del miglioramento estetico conseguito dal cliente in relazione
alle esigenze della sua vita professionale e di relazione"
(Cassazione 8/8/95 no 4394 - obbligo di risultato).
La sentenza 11/4/95 n° 4152 della Cassazione
Tale sentenza ha deciso un'azione risarcitoria
di un cittadino operato da un medico dipendente di un Ospedale pubblico
fissando importanti principi qui di seguito riportati tra virgolette.
"In tema di danni cagionati ad un paziente da
prestazioni mediche nel campo chirurgico quando l'intervento operatorio
non sia di difficile esecuzione ed il risultato sia peggiorativo delle
condizioni iniziali del paziente, questo adempie l'onere a suo carico provando
solo che l'operazione o la terapia post-operatoria era di facile esecuzione
e che ne è derivato un risultato peggiorativo, mentre spetta al
professionista fornire la prova contraria cioè che la prestazione
era stata eseguita idoneamente e l'esito peggiorativo era stato causato
dal sopravvenire di un evento imprevisto ed imprevedibile, oppure alla
preesistenza di una particolare condizione fisica del malato non accertabile
con il criterio dell'ordinaria diligenza professionale" (Cassazione 16/11/93
n0 11287).
"In tema di responsabilità del medico ai
sensi dell'articolo 2236 del Codice Civile la limitazione di responsabilità
ai casi di dolo o colpa grave si applica non a tutti gli atti del medico,
ma solo a quelli che trascendano la preparazione professionale medica altrimenti
il medico risponde anche per colpa lieve spettando al cliente provare che
l'atto del medico era di facile esecuzione e che per effetto dell'opera
del medico egli abbia subito un peggioramento delle proprie condizioni
di salute, salvo per il medico in tal caso di provare di avere eseguito
la prestazione con diligenza"
(Cassazione 1/2/91 n0 977).
"La responsabilità del professionista per
i danni causati nell'esercizio della sua attività postula la violazione
dei doveri inerenti al suo svolgimento tra i quali quello di diligenza
che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività
e che, in rapporto alla sua professione di medico chirurgo, implica scrupolosa
attenzione ed adeguata preparazione professionale. Ne consegue che il professionista
medico-chirurgo risponde anche per colpa lieve quando per omissione di
diligenza o per inadeguata preparazione provochi un danno. nell'esecuzione
di un intervento operatorio o di una terapia medica, mentre egli risponde
solo se versi in colpa grave quante volte il caso affidatogli sia di particolare
complessità o perché non ancora sperimentato e studiato a
sufficienza, o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi
terapeutici da seguire"
(Cassazione 26/3/90n0 2428)
"La responsabilità dell'Ente Ospedaliero"
"La responsabilità dell'Ente Ospedaliero,
gestore di un servizio pubblico sanitario e del medico suo dipendente per
i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della
prestazione medica inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico pubblico
(o privato) tra l'Ente gestore ed il privato che ha richiesto ed usufruito
del servizio, ha natura contrattuale di tipo professionale. Ne consegue
che la responsabilità diretta dell'Ente e quella del medico inserito
organicamente nella organizzazione del servizio, sono disciplinate in via
analogica dalle norme che regolano la responsabilità in tema di
prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto di opera
professionale senza che possa trovare applicazione nei confronti del medico
la normativa prevista agli articoli 22 e 23 del D.P.R. 10/1/57 n0 3 con
riguardo alla responsabilità degli impiegati civili dello Stato
per gli atti compiuti in violazione dei diritti dei cittadini"
(Cassazione 27/5/93 n0 5939 - Cassazione 1/3/88
no 2144).
"La responsabilità extra contrattuale"
L'articolo 2043 del Codice Civile "risarcimento per fatto illecito"
"Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona
ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire
il danno".
Articolo 2049 del Codice Civile Responsabilità
dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili peni
danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio
delle incombenze a cui sono adibiti.
Articolo 2059 del Codice Civile "Danni non
patrimoniali"
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito
solo nei casi determinati dalla legge.
Articolo 185 del Codice Penale Restituzioni
e risarcimento del danno
Ogni reato obbliga alle restituzioni a norma
delle leggi civili.
Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale,
o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che
a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui.
In base a tale previsione normativa i danni non
patrimoniali cosiddetti danni morali indicati anche come pretium doloris
conseguono a comportamenti di penale rilievo.
Di regola il medico che abbia per colpa provocato
la morte o lesioni personali al proprio paziente, così violando
le norme dell'articolo 589 (omicidio colposo) o dell'articolo 590 (lesioni
personali colpose) è tenuto al risarcimento non solo dei danni patrimoniali,
ma anche dei danni non patrimoniali.
L'articolo 43 del Codice Penale stabilisce che:
"il delitto è colposo o contro l'intenzione quando l'evento anche
se preveduto, non è voluto dalla gente e si verifica a causa di
negligenza o imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline".
La concorrente responsabilità dell'Ente
Ospedaliero e del Medico
L'azione civile per il risarcimento del danno
nei confronti di chi è tenuto a rispondere dell'operato altrui che
integri una ipotesi di reato, è ammessa sia per i danni patrimoniali
che per quelli non patrimoniali.
(Cassazione 5/12/92 n0 12951)
Sempre nel senso che ancorché la responsabilità
sia da ricollegare ad un fatto reato dell'autore del danno, al risarcimento
dei danni non patrimoniali è tenuto non solo questi, ma anche in
solido il responsabile civile. (Nel caso di specie l'Ente Ospedaliero).
(Cassazione 19/12/80 n0 6557 - Cassazione 11/7/79
n0 4001 - Cassazione 8/3/68 n0 769 - Cassazione 19/8/64 n0 2336).
COME DIFENDERSI Considerazioni pratiche
È assolutamente indiscutibile che l'evoluzione
della giurisprudenza e le sempre maggiori complessità dell'attività
del Medico Chirurgo e dell'Odontoiatra impongano a tali Categorie Professionali,
sia che svolgano attività libero professionali, che di lavoro dipendente,
di preoccuparsi di assicurarsi dal rischio di essere chiamati a risarcire
il danno conseguenza dell'attività prestata,
Negli Stati Uniti d'America si dice che quasi
ogni intervento medico chirurgico, soprattutto se finalizzato all'estetica,
finisce per determinare un contenzioso, con conseguente esplosione dei
premi assicurativi che sono pervenuti a cifre vertiginose.
In Italia ancora non siamo arrivati a una tale
situazione, anche se certamente il contenzioso è in aumento, con
conseguente aumento del rischio di essere chiamati a risarcire danni conseguenza
della propria attività professionale.
Può sembrare banale, ma ritengo utile
consigliare di rivolgersi a una compagnia di assicurazione di propria fiducia
per stipulare una buona polizza che copra i rischi di responsabilità
civile. Addirittura è previsto di rendere tale tipo di assicurazione
obbligatoria. Nell'attesa però che ciò si realizzi è
quanto mai opportuno assicurarsi anche perché il costo della polizza
assicurativa, essendo inerente e funzionale alla produzione del reddito
professionale, è costo deducibile a fini fiscali
Avvocato Enrico Pennasilico
Milano 3 marzo 1998
(da Bollettino Ordine dei Medici della Provincia di Milano Commissione di studio "RESPONSABILITA' PROFESSIONALE")
Per informazioni Tel. 02.48.51.61.73
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Ultima modifica 04/11/06 |